La Suprema Corte di Cassazione, I Sez. civile, con ordinanza n. 2693/2025, ha rigettato il ricorso statuendo che “il motivo pecca di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c.” laddove il ricorrente non indichi, neppure per stralcio, il contenuto degli elementi istruttori che sarebbero stati trascurati nella decisione impugnata.

