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Indennizzo ex lege n. 210 del 1992 e compensatio lucri cum damno

La Corte di Appello di Lecce, I Sez. civile, chiamata a pronunciarsi sulla doglianza degli appellanti che ritenevano meritevole di censura la statuizione con cui il giudice di primo grado aveva disposto che dalla somma liquidata in favore di parte attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dovesse essere detratto l’importo eventualmente percepito come indennizzo, ha chiarito, con sentenza n. 638/2025, che si tratta di una “previsione subordinata alla verificazione dei presupposti applicativi della compensatio lucri cum damno, la cui indicazione in dispositivo si impone come necessaria a prevenire duplicazioni risarcitorie e a dare attuazione al principio di integrale ma non duplicato ristoro del danno”. Del resto, è principio consolidato quello per cui “Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum (Cass. n. 20909/2018; Cass. n. 1781/2023)”. Pertanto, secondo la Corte salentina, la sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione di tali principi subordinando espressamente ogni decurtazione alla verifica in concreto dei presupposti richiesti e ha correttamente limitato tale operazione all’importo eventualmente già erogato a titolo di indennizzo anteriormente alla pronuncia.

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