Con ordinanza n. 9724, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ha chiarito che la parte che intenda sostenere la non contestazione ai sensi dell’articolo 115 c.p.c. è tenuta a inserire nel motivo del ricorso per cassazione non solo la trascrizione delle circostanze di fatto che si ritengono implicitamente ammesse, ma, soprattutto, i passaggi essenziali degli scritti di controparte che attesterebbero, rispetto alla specifica deduzione, una non contestazione. Diversamente, le doglianze sono inammissibili per violazione dell’articolo 366, n. 6 c.p.c.

