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Ostensione prima chiamata di soccorso

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Lecce, con sentenza n. 108/2020, ha statuito, per la prima volta in Italia, il diritto delle Compagnie Assicurative all’ostensione della chiamata di primo soccorso, dichiarando il diritto della ricorrente ad accedere alla registrazione e/o trascrizione della richiesta telefonica di intervento pervenuta alla centrale operativa del 118. La decisione resa ha riconosciuto espressamente alle Compagnie di assicurazione il ruolo istituzionale che svolgono all’interno del mercato (riferendosi alla collettività) e quello proprio (riferendosi alla società in senso stretto). Lo stesso Tribunale, con sentenza n. 171/2024 (pubblicata il 05.02.2024), ha confermato il diritto all’ostensione ritenendo la posizione di natura conoscitiva azionata dalla Società Assicurativa funzionale alla tutela di altra situazione giuridica, avendo interesse all’acquisizione del documento per fini difensivi e in un’ottica meta-individuale.

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